SENTENZA
DEL TRIBUNALE DI MILANO
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
AUTUNNO 2007
La sentenza ha particolare pregio in quanto riconosce per la prima volta, sul territorio nazionale, il danno alla persona cagionato dall’impiego della luce pulsata, quindi il conseguente diritto al relativo risarcimento. In materia, infatti non si conoscono , al momento, altri precedenti
Questo il caso:
TIZIA, nell’estate del 2002 si sottoponeva, presso il Centro Estetico CAIO di Milano, a trattamento di depilazione permanente degli avambracci con il metodo a luce pulsata. Poiche’ all’esito del trattamento TIZIA accusava forte bruciore e accentuato gonfiore nella parte trattata, si rendeva necessario il ricorso al Pronto Soccorso di un noto nosocomio milanese, dove venivano diagnosticate ustioni di primo grado diffuse.
TIZIA, quindi, nell’ Aprile 2003, conveniva in giudizio dinnanzi al Tribunale di Milano il Centro Estetico CAIO per sentire dichiarare la responsabilità del medesimo, con conseguente condanna al risarcimento dei danni ad essa cagionati.
In giudizio si costituiva CAIO il quale contestava ogni responsabilità.
Acquisiti agli atti i documenti prodotti, assunte le prove testimoniali, ammessa ed espletata la consulenza tecnica d’ufficio, precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione.
Infine, nell’autunno 2007, Il Tribunale di Milano, Giudice Unico, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, accoglieva integralmente la domanda proposta da TIZIA e così provvedeva:
– accertata la responsabilità del Centro Estetico CAIO per le lesioni subite da TIZIA in conseguenza del trattamento estetico di cui e’ causa, condannava CAIO al pagamento in favore di TIZIA del risarcimento di tutti i danni dalla stessa subita in conseguenza del trattamento estetico menzionato.Con gli interessi legali dalla data del fatto lesivo, calcolati sulla somma rivalutata annualmente. In particolare, tali danni venivano distinti in: danno biologico, temporaneo, permanente, morale, da calcolarsi ai valori attuali. CAIO veniva inoltre condannato al pagamento delle spese mediche resesi necessarie in conseguenza delle lesioni subite, rivalutate secondo gli indici istat dalla data degli esborsi.
– condannava inoltre CAIO al pagamento delle spese processuali;
– poneva a carico di CAIO le spese della CTU ( consulenza tecnica d’ ufficio ).
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda proposta da TIZIA veniva accolta dal Tribunale in quanto ritenuta pienamente fondata per le seguenti ragioni:
– Il consulente tecnico nominato al fine di accertare se a TIZIA residuavano lesioni a seguito del trattamento di depilazione a luce pulsata eseguito presso il Centro Estetico CAIO, aveva concluso la propria indagine stabilendo che TIZIA aveva riportato ustioni di primo grado ad entrambi gli avambracci , verosimilmente a causa del calore degli infrarossi emessi dalla macchina in maniera sovramisurata, ovvero dal fotostimolo derivato da esposizione esagerata ai raggi ultravioletti. In altre parole, il consulente tecnico individua le cause dei danni derivati a TIZIA nel comportamento colpevole di CAIO, in quanto comportamento imprudente o imperito, nel dosaggio dell’intensità della luce, sovradimensionata al risultato da perseguire. Pertanto era acclarata la responsabilità di CAIO per comportamento incolpevole, imprudente o imperito nel dosaggio della luce, ritenuta sovradimensionata in relazione al risultato da perseguire.
– Riteneva il consulente tecnico che gli esiti permanenti fossero costituiti da cicatrici deturpanti in zone esposte alla vista in giovane ragazza di bella presenza; stimava quindi il danno biologico permanente complessivo pari al 2-3%, l’inabilita’ temporanea in giorni 10 al 75%, in giorni 15 al 50% e in ulteriori giorni 15 al 25%.
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